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Bando per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER. Le domande possono essere presentate fino al 3 marzo 2026

  • alessandramattei
  • 16 dic 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 7 gen

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il bando relativo alla linea di azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER” del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.

Il bando mette a disposizione 262 milioni di euro, con il 60% riservato alle PMI di cui almeno il 25% è destinato al finanziamento di progetti di investimento realizzati da micro e piccole imprese .

 

Chi può presentare domanda di contributo

Possono presentare domanda di contributo le imprese di qualunque dimensione , incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica, regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese, con esclusione delle imprese agricole.

 

Requisiti di ammissibilità

Ÿ    Non essere imprese in difficoltà;

Ÿ    Essere in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato; per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno una dichiarazione dei redditi presentata;

Ÿ    Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;

Ÿ    Obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali

 

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di un impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico, per autoconsumo immediato ed eventuale sistema di stoccaggio elettrochimico.

Gli investimenti devono essere riferiti alla nuova realizzazione o al potenziamento di impianti di potenza nominale compresa tra 10 kW e 1.000 kW; sono esclusi gli investimenti riferiti a interventi di rifacimento di impianti esistenti.

Gli investimenti dovranno essere localizzati in aree industriali, produttive o artigianali ovvero in zona territoriale omogenea di tipo “D” ed essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Gli investimenti dovranno essere già in possesso dei necessari titoli autorizzativi.

Ciascuna domanda deve riferirsi ad un solo progetto di investimento. Ogni impresa può presentare al massimo tre domande di agevolazione relative a progetti di investimento da realizzarsi su differenti unità produttive.

 

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione e riguardano l’acquisto, trasporto e installazione dell’impianto e dei vari componenti di impianto, connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie; sono eleggibili anche le spese di progettazione. Il costo unitario ammissibile varia in relazione alla tipologia di modulo e potenza impianto.

 

Agevolazioni concedibili

L’agevolazione si sostanzia in un contributo in conto impianti, con un’intensità di aiuto massima che varia in base alla tipologia di spesa, alla dimensione dell’impresa e alla potenza dell’impianto come di seguito specificato: 38% grandi imprese; 48% medie imprese; 58% piccole imprese. Dette intensità possono essere aumentate di 5 punti percentuali, qualora il progetto preveda l’installazione di moduli di categoria “B” o “C” ovvero di 2 punti percentuali, qualora il progetto preveda esclusivamente l’installazione di moduli di categoria “A”; 2 punti percentuali, qualora alla data della presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto proponente sia in possesso di un sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001.

Nel riconoscimento del contributo non rileva l’ordine cronologico di invio delle richieste: le istanze pervenute, infatti, saranno prese in esame secondo una graduatoria stilata sulla base di criteri specifici i quali si basano principalmente sui dati economici finanziari relativi all’ultimo bilancio approvato

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