Con il D.L. 19/2024 è stato approvato il Piano Transizione 5.0. L’operatività è tuttavia demandata alla pubblicazione di due decreti attuativi la cui pubblicazione è prevista a breve.
Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, è stato istituito il Piano Transizione 5.0 nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3 per cento o una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge, n. 232/2016 ossia:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica,
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)
c) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa compresi quelli finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
b) le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% per la quota di investimenti fino a 2,5; del 15% oltre i 2,5 milioni di euro; del 5% fino a 10 milioni di euro.
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento prevista è rispettivamente aumentata:
a) al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 6% o del 10% in caso di riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento
b) al 45%, 25% e 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 10% o del 15% in caso di riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento.
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