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RICERCA & SVILUPPO

Il recente decreto del MISE definisce le modalità attuative del credito di imposta in R&S.

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Attività ammissibili

Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta sono:

  • lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze;

  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permetterne un miglioramento;

  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani , progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi , a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

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Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta 2015/2020.

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Spese ammissibili

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza , del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:

  • i costi relativi al personale altamente qualificato;

  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;

  • spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca etc.;

  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale;

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Agevolazione concedibile

Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.

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